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OPERATORI F-GAS
EKON è agenzia di ispezione qualificata da intertek a sua volta accreditato da Accredia e abilitato dal ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per il rilascio della certificazione obbligatoria degli addetti f-gas. In ottemperanza agli obiettivi del protocollo di Kyoto e con il recepimento del Regolamento CE 842/2006, l’Italia ha infatti emanato prima il DPR 43/2012 che prescrive l’obbligo di certificazione per tutti coloro che operano su apparecchiature contenenti gas fluorurati (f-gas) ed il rilascio della certificazione in conformità al Regolamento UE 2015/2067
CATEGORIA I
- controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente e non contenuti in schiume, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
- recupero;
- installazione;
- riparazione, manutenzione o assistenza;
- smantellamento.
CATEGORIA II
- controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente e non contenuti in schiume, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente, a condizione che essa non implichi un intervento sui circuiti di refrigerazione contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
- recupero;
- installazione;
- riparazione, manutenzione o assistenza;
- smantellamento in relazione alle apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra
CATEGORIA III
- recupero in relazione alle apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra.
CATEGORIA IV
- controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente e non contenuti in schiume, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente a condizione che essa non implichi un intervento sui circuiti di refrigerazione contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:
· Copia del codice fiscale e di un documento di identità valido
· Attestato di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone certificate di cui all’articolo 15 del D.P.R: n. 146/2018
· Copia della disposizione di bonifico della quota di certificazione
Pagamenti
Esame di certificazione: Il pagamento deve essere effettuato al centro esame almeno 10 giorni prima dello svolgimento della prova d’esame.
Mantenimento annuo: versamento entro la scadenza prestabilita, a partire dall’anno successivo al conseguimento del certificato.
Il pagamento del mantenimento annuo deve avvenire entro il 31 Gennaio di ogni anno con emissione di fattura quietanzata al ricevimento del pagamento.
Rinvio o cancellazione sessione esame
Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, l’OdV si riserva di rinviare o cancellare le sessioni d’esame previa comunicazione scritta al cliente (via fax o e-mail). I corrispettivi eventualmente percepiti dall’OdV saranno restituiti o, se richiesto dal cliente, potranno essere imputati come pagamento anticipato per la successiva sessione d’esame.
Mancato superamento esame
Il candidato che intende ripetere l’esame entro i sei mesi successivi, avrà uno sconto pari al 50% sulla tariffa di certificazione.
Regole di partecipazione
I candidati all’esame sono tenuti a:
- utilizzare le attrezzature e materiali con la massima cura e diligenza;
- dotarsi degli opportuni DPI
- attenersi alle regole di condotta e di sicurezza previste dal centro d’esame e dalla legge;
- non effettuare registrazioni video/audio o fotografie dei luoghi d’esame, ne eseguire copie o sottrarre i test di prova.
Nei casi indicati è facoltà del centro esame di non ammettere all’esame il responsabile di tali violazioni