Patentino FGAS (Frigoristi) - EKONFAD

"E' ciò che pensiamo già di sapere che ci impedisce di imparare cose nuove"
Claude Bernard  
Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa.
Albert Einstein
"E' ciò che pensiamo già di sapere che ci impedisce di imparare cose nuove"
Claude Bernard  
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OPERATORI F-GAS
EKON è agenzia di ispezione qualificata da intertek a sua volta accreditato da Accredia e abilitato dal ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per il rilascio della certificazione obbligatoria degli addetti f-gas. In ottemperanza agli obiettivi del protocollo di Kyoto e con il recepimento del Regolamento CE 842/2006, l’Italia ha infatti emanato prima il DPR 43/2012 che prescrive l’obbligo di certificazione per tutti coloro che operano su apparecchiature contenenti gas fluorurati (f-gas) ed il rilascio della certificazione in conformità al  Regolamento   UE 2015/2067
            




CATEGORIA I
  

        
-        controllo  delle    perdite  dalle  apparecchiature  contenenti    gas fluorurati  a  effetto serra  in quantità    pari  o  superiori    a 5 tonnellate  di  CO2  equivalente    e non contenuti  in   schiume,  a meno  che    le   apparecchiature   siano     ermeticamente   sigillate,   etichettate   come    tali   e contenenti  gas    fluorurati  a  effetto     serra   in  quantità     inferiori  a  10    tonnellate   di   CO2 equivalente;
  
-        recupero;
  
-        installazione;
  
-        riparazione,   manutenzione o assistenza;
  
-        smantellamento.
            

CATEGORIA II
        
-        controllo  delle    perdite  dalle  apparecchiature  contenenti    gas fluorurati  a  effetto serra  in quantità    pari  o  superiori    a 5 tonnellate  di  CO2  equivalente  e non contenuti  in schiume,    a meno  che  le     apparecchiature   siano   ermeticamente   sigillate,   etichettate   come    tali   e contenenti  gas    fluorurati  a  effetto     serra   in  quantità     inferiori  a  10    tonnellate   di   CO2 equivalente, a condizione che essa non   implichi un intervento sui circuiti di refrigerazione contenenti gas   fluorurati ad effetto serra.
  
-        recupero;
  
-        installazione;
  
-        riparazione,   manutenzione o assistenza;
  
-        smantellamento   in relazione alle apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas   fluorurati  a effetto serra o, nel caso   di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, contenenti meno di   6 kg di gas fluorurati ad effetto serra

CATEGORIA    III
        
-          recupero   in relazione alle apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas   fluorurati  a effetto serra o, nel caso   di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, contenenti meno di   6 kg di gas fluorurati ad effetto serra.

CATEGORIA    IV
        
-          controllo  delle    perdite  dalle  apparecchiature  contenenti    gas fluorurati  a  effetto serra  in quantità    pari  o  superiori    a 5 tonnellate  di  CO2    equivalente  e non   contenuti  in schiume,  a meno    che  le   apparecchiature   siano     ermeticamente   sigillate,   etichettate   come    tali   e contenenti  gas    fluorurati  a  effetto     serra   in  quantità     inferiori  a  10    tonnellate   di   CO2 equivalente  a condizione che essa non implichi un   intervento sui circuiti di refrigerazione contenenti gas fluorurati ad   effetto serra.
       
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:
 
·         Copia del codice fiscale e di un documento di identità valido
 
·         Attestato di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone certificate di cui all’articolo 15 del D.P.R: n. 146/2018
 
·         Copia della disposizione di bonifico della quota di certificazione

 
 
 
Pagamenti
 
Esame di certificazione: Il pagamento deve essere effettuato al centro esame almeno 10 giorni prima  dello svolgimento della prova d’esame.


 
Mantenimento annuo: versamento entro la scadenza prestabilita, a partire dall’anno successivo al conseguimento del certificato.
 
Il pagamento del mantenimento annuo deve avvenire entro il 31 Gennaio di ogni anno con emissione di fattura quietanzata al ricevimento del pagamento.
 

 
Rinvio o cancellazione sessione esame
 
Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, l’OdV si riserva di rinviare o cancellare le sessioni d’esame previa comunicazione scritta al cliente (via fax o e-mail). I corrispettivi eventualmente percepiti dall’OdV saranno restituiti o, se richiesto dal cliente, potranno essere imputati come pagamento anticipato per la successiva sessione d’esame.
 
 
Mancato superamento esame
 
Il candidato che intende ripetere l’esame entro i sei mesi successivi, avrà uno sconto pari al 50% sulla tariffa di certificazione.
 
 
Regole di partecipazione
 
I candidati all’esame sono tenuti a:
 
-        utilizzare le attrezzature e materiali con la massima cura e diligenza;
 
-        dotarsi degli opportuni DPI
 
-        attenersi alle regole di condotta e di sicurezza previste dal centro d’esame e dalla legge;
 
-        non effettuare registrazioni video/audio o fotografie dei luoghi d’esame, ne eseguire copie o sottrarre i test di prova.
 
Nei casi indicati è facoltà del centro esame di non ammettere all’esame il responsabile di tali violazioni
 

         

CONSULENZA, CERTIFICAZIONE, FORMAZIONE, SERVIZI.
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